Statuto

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Costituzione

Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata "ASSOPROM - Associazione Italiana Produttori e Distributori Articoli Pubblicitari e Promozionali” che di seguito sarà denominata Associazione.

Art. 2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2100.

Art. 4 - L'Associazione ha sede legale e operativa in Milano.
Svolge la propria attività in tutto il territorio nazionale.
Per la tutela degli interessi degli associati, in armonia con le finalità dell’Associazione e con gli indirizzi del Consiglio Direttivo, potrà essere organizzata in Delegazioni a livello territoriale.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione ratificata dall’Assemblea, può trasferire gli uffici della sede di Milano nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città italiane, ove ne sussista l'interesse, stabilendone le regole di funzionamento.

 

Finalità

Art. 6 - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dei propri associati.

Art. 7 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, ha per scopo di studiare, coordinare e mettere in atto i mezzi più idonei per il potenziamento e la tutela dell'attività dei produttori e dei distributori di articoli pubblicitari e promozionali.

Art. 8 - Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione potrà svolgere la sua attività:
• nel perfezionamento di tutte le attività amministrative, pubbliche e private, connesse con l'esercizio dell'attività industriale e/o commerciale degli associati;
• nella ricerca dei mezzi più idonei di tutela della concorrenza sleale, regolamentata dal Codice di Condotta, praticata dai terzi o da associati promuovendo, altresì, opera conciliativa tra gli associati qualora insorgessero contrasti fra i medesimi;
• nella promozione e nello svolgimento di tutte le iniziative e/o azioni di carattere pubblicitario, legale e di qualunque altro genere, necessarie per assicurare la tutela degli interessi, dell'immagine e del buon nome degli operatori del settore;
• nella raccolta e nello studio di leggi, ordinamenti, disposizioni riguardanti la categoria e nel darne comunicazione agli associati.
L'Associazione inoltre potrà svolgere qualsiasi attività in favore degli associati ritenute dagli stessi utili per il conseguimento degli scopi sopra elencati, ivi comprese l'organizzazione di fiere, la pubblicazione di riviste e la fornitura di servizi sempre nell'ambito del settore degli articoli pubblicitari e promozionali.

Art. 9 - Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri aderenti cui vanno riconosciute le sole spese vive sostenute, purché autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Può altresì ricorrere a consulenze e figure esterne per quel che riguarda la segreteria, i servizi, il management, la comunicazione e il marketing e l’assistenza legale.

Art. 10 - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

 

Aderenti all'Associazione

Art. 11 - L’Associazione è aperta ai soggetti operanti nel settore del promozionale. Nello specifico la compagine associativa è costituita da:
• produttori di articoli pubblicitari e promozionali;
• importatori di articoli pubblicitari e promozionali;
• distributori di articoli pubblicitari e promozionali, ivi inclusi i venditori per corrispondenza e a mezzo internet;
• fornitori di macchinari per la personalizzazione di articoli pubblicitari e promozionali ;
• fornitori di servizi legati al mondo del promozionale.
Ai fini della ricomprensione in una delle categorie di cui sopra, è produttore e/o importatore chi svolge la propria attività nell’ambito della produzione, importazione e trasformazione di articoli pubblicitari e promozionali e di regali aziendali per la vendita, prevalentemente, tramite distributori. È parimenti considerato produttore e/o importatore chi, pur non operando prevalentemente nei settori di cui sopra, dispone, comunque, nella propria struttura distributiva, di una divisione per i medesimi utilizzata.
È distributore chi svolge la propria attività prevalentemente nell’ambito della vendita ad aziende utilizzatrici di oggetti pubblicitari, promozionali e di regali aziendali.
È fornitore di macchinari chi produce e/o commercia macchine ed attrezzature correlate alla personalizzazione di articoli pubblicitari e promozionali.
È fornitore di servizi legati al mondo del promozionale chi svolge prestazioni lavorative e professionali anche nell'ambito di campagne di comunicazione, pubblicitarie, promozionali, concorsi e operazioni a premio.
Sono aderenti dell'Associazione quali soci ordinari le aziende rientranti nelle soprammenzionate categorie che ne facciano richiesta, e la cui domanda, corredata dalla presentazione di almeno 3 (tre) associati, anch’essi ordinari, venga accolta dal Consiglio Direttivo nelle modalità più oltre descritte.
È ammessa anche l'adesione di soggetti in qualità di soci aggregati, purché appartenenti alla filiera del promozionale, e che forniscano un sostegno alle attività dell'Associazione, nonché nominare soci onorari persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
I soci aggregati e onorari potranno acquisire diritto di voto e pertanto rientrare nella categoria di soci ordinari qualora ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo corredata dalla presentazione di almeno 3 (tre) associati ordinari.

Art. 12 - Il numero degli aderenti è illimitato e non vi sono vincoli di territorialità degli aderenti. Sono pertanto ammessi soci esteri.

Art. 13 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri, ad eccezione dei soci aggregati e soci onorari che non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed il Codice di Condotta dell'Associazione.

Art. 15 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dal contestuale avvenuto versamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.
L’ammissione è deliberata a maggioranza assoluta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, ivi compresi quelli di moralità e solvibilità nell’ambito della attività commerciale svolta.
Il Consiglio Direttivo verificherà annualmente il permanere di tutti i requisiti necessari al fine del mantenimento dello status di associato.
Il venir meno di anche uno solo dei requisiti previsti, anche in presenza di regolare pagamento della quota associativa annuale, determinerà la decadenza dell’associato, senza diritto al rimborso della quota stessa.

Art. 16 - Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:
• per decadenza, quando non esplichino più le attività per le quali sono stati ammessi all’Associazione;
• per recesso, quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. In tal caso il recesso avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per l’anno in corso;
• per esclusione, quando incorrano in qualsiasi inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Sulla decadenza e sull’esclusione delibera insindacabilmente, sentito l’aderente interessato e il parere del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.
Resta in ogni caso inteso che ove il recesso venga comunicato successivamente al 30 (trenta) Settembre (intendendosi per tale termine quello del ricevimento della relativa comunicazione), lo stesso dovrà intendersi avente efficacia con decorrenza dal medesimo periodo dell’anno sociale successivo e, pertanto, il recedente sarà tenuto in ogni caso a pagare i contributi dovuti anche per l’anno successivo.

Art. 17 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC all’indirizzo comunicato in sede di iscrizione.
È obbligo di ciascun associato comunicare qualsiasi variazione in tal senso.

 

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 18 - Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.
Il contributo a carico degli aderenti è deliberato dal Consiglio Direttivo che potrà stabilire quote differenti per le diverse categorie di soci e per il diverso settore di appartenenza degli associati.
Il contributo è annuale, non è trasferibile, salvo casi particolari demandati al Consiglio Direttivo, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di aderente; esso deve essere versato dai soci entro il 31 Gennaio di ogni anno, contestualmente all’iscrizione per i nuovi associati.

Art. 19 - Gli aderenti hanno il diritto:
• di partecipare direttamente o per delega alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
• di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e contribuire alla loro formulazione;
• di partecipare alle attività e agli eventi promossi dall'Associazione;
• di usufruire di tutti i servizi che l'Associazione sia in grado di offrire;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 20 - Gli aderenti sono obbligati:
• a osservare le norme del presente Statuto nonché le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
• a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
• a svolgere le attività preventivamente concordate;
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, nel rispetto del Codice di Condotta.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

 

Patrimonio ed entrate

Art. 21 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
• beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
• eventuali fondi di riserva;
• eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'incremento del patrimonio.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione (quote associative);
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Organi Sociali dell'Associazione

Art. 22 - Organi dell'Associazione sono:
• L'Assemblea degli aderenti;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Past President;
• Il Vice Presidente;
• Il Segretario;
• Il Tesoriere;
• Il Comitato di Presidenza (se deliberato).
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Il Collegio dei Probiviri.
Gli Organi Sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.

 

Assemblea degli aderenti

Art. 23 - L'Assemblea è costituita dai soci ordinari.

Art. 24 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza presiede il Vice Presidente.

Art. 25 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Art. 26 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
• l'approvazione della relazione delle attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
• l’approvazione del rendiconto preventivo;
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se deliberato);
• eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se deliberato);
• ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Art. 27 - Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 28 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto, o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 29 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto, anche a mezzo PEC, agli aderenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere luogo, giorno ed ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno.

Art. 30 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, in regola con il pagamento dei contributi associativi per l’anno precedente.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in propria persona o per delega.
La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 31 - Per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate agli art. 52 e 53 del presente Statuto.

Art. 32 - Ciascun aderente ha diritto ad almeno un voto.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire un numero di voti differente per le diverse categorie di soci e per il diverso settore di appartenenza degli associati.
È ammesso l’intervento ed il voto per delega da conferirsi per iscritto.
Ciascun aderente può essere portatore fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe di altri aderenti, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano ovvero, su richiesta anche di un solo aderente, per scrutinio segreto.

 

Il Consiglio Direttivo

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti all’Associazione tra i propri associati ed è composto, secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri.
Resta in carica 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 34 - I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea sulla base delle candidature presentate dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le candidature dovranno essere depositate presso la sede della Associazione almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.
Le candidature per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.
I primi candidati che riceveranno il maggior numero di voti saranno eletti nel Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti risulta eletto il maggiore di età.
Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura o il numero di candidati fosse inferiore al numero minimo di membri del Consiglio Direttivo previsto all'art. 33 del presente Statuto, l’elezione dovrà considerarsi non valida ed il Presidente del Consiglio Direttivo avrà l’obbligo di indire nuove elezioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni.
La carica di Consigliere è ad personam e, quindi, non può essere delegata.
Qualora un componente del Consiglio cessi dalla sua carica per qualsivoglia ragione, in sua sostituzione, entrerà di diritto a far parte del Consiglio quello fra i candidati consiglieri non eletti che abbia ricevuto il maggior numero di voti in successione di graduatoria, se presente.
Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla data di scadenza prevista per gli altri consiglieri.
Qualora non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo quanto previsto al precedente capoverso, per mancanza di candidati nella graduatoria sopra indicata, il Consiglio Direttivo potrà comunque deliberare di non procedere alla sostituzione, ove comunque sia rispettato il numero minimo di componenti richiesti dal presente Statuto.
Qualora non sia possibile rispettare il numero minimo di componenti richiesto dal presente Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo avrà l’obbligo di indire nuove elezioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni.

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 36 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante lettera raccomandata o PEC o telefax o telegramma o e-mail da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti.
In questa ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Presidente.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare dipendenti, consulenti, esperti esterni, soci e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Ogni Consigliere ha diritto ad 1 (un) voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Sono ammesse le partecipazioni a mezzo video conferenza e tele conferenza nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 37 - Compete al Consiglio Direttivo:
• fissare l'ammontare della quota associativa e il numero di voti spettanti agli associati in sede assembleare, potendoli differenziare in ragione delle diverse categorie di appartenenza e del volume di affari;
• compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
• fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
• sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo entro la fine del mese di giugno dell'anno di interesse;
• eleggere, tra i suoi membri, il Presidente, e il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.;
• deliberare in merito alla formazione, tra i suoi membri, del Comitato di Presidenza;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
• istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
• trasferire gli uffici della sede di Milano, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città italiane, ove ne sussista l'interesse, previa ratifica dell’Assemblea, stabilendone le regole di funzionamento;
• designare e nominare propri rappresentanti o delegati, anche esterni all’Associazione, in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o al Comitato di Presidenza (se deliberato) l'ordinaria amministrazione.

 

Presidente e Vice Presidente

Art. 38 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Art. 39 - Il Presidente:
• dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
• ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato di Presidenza;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in contatto con il Vice Presidente, cui può delegare alcune delle sue attribuzioni.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni di rappresentanza sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

 

Past President

Art. 40 - Il Presidente non rieletto assume la qualifica di Past President.
Il Past President provvede ad affiancare il Presidente in carica nello adempimento dei propri compiti mettendo a disposizione di quest’ultimo l’esperienza maturata nello svolgimento dello incarico ricoperto.
Il Past President dura in carica 6 mesi. Il Past President ha una funzione consultiva a favore del Presidente che potrà consultarlo prima di ogni atto di rilievo per la realizzazione dello oggetto sociale.

 

Tesoriere

Art. 41 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile ma per non più di 3 (tre) volte consecutive.
Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell’Associazione, in conformità al bilancio preventivo, e riferisce al Consiglio Direttivo per la relazione del consuntivo.

Art. 42 - Il Tesoriere è autorizzato:
• ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
• ad emettere assegni bancari e dare ordini di pagamento alle banche, anche mediante deleghe di pagamento F24 o F23, ma nei limiti delle disponibilità esistenti, fidi esclusi.

 

Segretario

Art. 43 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.
Attua le disposizioni prese dagli Organi Direttivi della Associazione; e provvede al buon andamento degli uffici dell’Associazione.

 

Comitato di Presidenza

Art. 44 - Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato di Presidenza composto da 3 (tre) membri.
Il Comitato di Presidenza ha il compito di operare sui temi delegati dal Consiglio Direttivo per garantire l’ordinaria attività della Associazione.

 

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 45 - L'Assemblea può eleggere su proposta del Consiglio Direttivo un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. I revisori nominati non possono essere componenti del Consiglio Direttivo. Resta in carica 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
• elegge tra i suoi componenti il Presidente;
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi Sociali oppure su segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato di Presidenza;
• riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

 

Collegio dei Probiviri

Art. 46 - L'Assemblea può eleggere su proposta del Consiglio Direttivo un Collegio dei Probiviri costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina.
I componenti così nominati decadono con gli altri componenti. Il Collegio dei Probiviri, costituito dai 3 (tre) membri effettivi, si riunisce per la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del suo membro più anziano per età e procede alla nomina di un Presidente.
Le successive convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata o PEC o telefax o telegramma o e-mail, inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.
Il Collegio:
• ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Documento fondante l’attività del Collegio dei Probiviri è il Codice di Condotta.

 

Gratuità delle cariche

Art. 47 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione, purché autorizzata dal Consiglio Direttivo.

 

Bilancio

Art. 48 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno.
I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se presente, almeno 10 (dieci) giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Art. 49 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote associative, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 50 - Il bilancio viene redatto per l'anno solare.

Art. 51 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, o in ultima istanza per donazioni e iniziative benefiche.
È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

 

Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 52 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli Organi e/o da almeno un decimo degli aderenti.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In alternativa, se non è presente il numero legale, la deliberazione è assunta col parere favorevole di due terzi di coloro che esprimono il proprio voto anche a mezzo raccomandata o PEC pervenuta all’Associazione almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea straordinaria, riunita in prima convocazione.

Art. 53 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti nel volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

Norme di rinvio

Art. 54 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile.

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